Per la tua pubblicità su questo sito


La gestione dei siti web delle P.A. (ex art. 54 cad)

La gestione dei siti web delle P.A. (ex art. 54 cad)

Il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente per aggiornare i modelli tecnici, contenutistici e organizzativi cui le amministrazioni devono fare riferimento per rendere il sito web il vero e proprio front office dell’ente, non solo strumento di trasparenza totale ma anche occasione per riorganizzare in modo più razionale i procedimenti e migliorare la qualità dei servizi offerti


1. Il contesto di riferimento
Uno dei primi e più risalenti esempi dell’uso delle nuove tecnologie nelle pubbliche amministrazioni è stato rappresentato dai siti web pubblici; nel corso degli anni, infatti, gran parte degli enti (il 78,9% delle amministrazioni locali, secondo i dati elaborati nel 2009 dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione) ha registrato propri domini e realizzato uno o più siti. Le leggi della pubblica amministrazione digitale conferiscono centrale importanza ai siti internet degli enti, concepiti come un vero e proprio sportello virtuale cui l’utenza può rivolgersi, telematicamente, per ottenere informazioni di carattere generale oppure per essere aggiornata sullo stato delle proprie pratiche, ma anche per fruire dei servizi che le singole amministrazioni rendono disponibili on line; nelle intenzioni del legislatore i siti delle amministrazioni diventano anche strumento di trasparenza attraverso il quale i cittadini possono conoscere il livello di efficienza e produttività degli uffici pubblici ed esprimere giudizi sulla qualità dei servizi di cui hanno usufruito. Di conseguenza, sono molteplici le disposizioni normative in materia (in particolare la legge 9.1.2004, n. 4 sull’accessibilità e il d.lgs. 7.3.2005, n. 82 in relazione ai contenuti) con la chiara finalità di definire standard minimi a cui tutte le amministrazioni sono chiamate ad adeguarsi. Tuttavia, fino a oggi, l’uso che le amministrazioni hanno fatto del web è stato – tranne poche e lodevoli eccezioni – timido e incerto, raramente rispettoso delle norme già da tempo vigenti; nonostante un quadro normativo compiuto, si è continuato a guardare ai siti internet come un orpello o come un divertimento per pochi (cittadini e dipendenti). La realizzazione dei siti pubblici, almeno in una prima fase,è stata prevalentemente orientata alla comunicazione, con scarsa attenzione all’usabilità, all’aggiornamento dei contenuti e alla semplificazione dei procedimenti nei confronti dell’utenza. Gli enti, nella realizzazione e gestione dei rispettivi siti, non hanno seguito modalità omogenee, specialmente in relazione alle informazioni pubblicate (spesso inutili e obsolete) e alla possibilità per l’utenza di effettuare transazioni; non è infrequente, poi, che i siti pubblici non siano immediatamente riconoscibili come tali, oppure che alcuni di essi vengano completamente abbandonati (per esempio dopo la chiusura del progetto- iniziativa a cui erano legati). È per questo motivo che il legislatore – con la legge 18.6.2009, n. 69 e l’ormai prossima revisione del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) – ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente per aggiornare i modelli tecnici, contenutistici e organizzativi cui le amministrazioni devono fare riferimento per rendere il sito web il vero e proprio front office dell’ente, non solo strumento di trasparenza totale, ma anche occasione per riorganizzare in modo più razionale i procedimenti e migliorare la qualità dei servizi offerti.


2. Il dominio “.gov.it”
In questo contesto il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha ritenuto opportuno adottare un nuovo e significativo atto, teso a guidare tutti le amministrazioni (centrali, regionali e locali) nel percorso di adeguamento alle normative vigenti: si tratta della direttiva 26.11.2009, n. 8, significativamente rubricata “per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino”. La direttiva rappresenta un importante momento di semplificazione e standardizzazione dei portali pubblici, improntato a pochi e semplici criteri:
- obbligare tutte le pubbliche amministrazioni a utilizzare il dominio “.gov.it” per rendere identificabili i propri siti come pubblici;
- predisporre un documento denominato “Linee guida per i siti web della p.a.” da aggiornarsi annualmente e un altro strumento definito “Vademecum”, tesi a guidare le amministrazioni nell’applicazione delle norme già vigenti e ad affermare modelli di gestione omogenei.
Lo strumento individuato dal Ministero per raggiungere l’obiettivo di una presenza sul web utile, aggiornata e riconoscibile, è il dominio “.gov.it”. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta la tendenza delle amministrazioni a realizzare, oltre ai siti c.d. “istituzionali” (che hanno come obiettivo primario quello di presentare un’istituzione), anche siti c.d. tematici, legati cioè a specifici progetti e iniziative. Questo fenomeno ha portato a una vera e propria proliferazione di siti (diverse migliaia, a fronte dei soli 820 di tutto il Regno Unito), in cui il cittadino ha spesso difficoltà a districarsi, complice anche il fatto che non sempre è facilmente riconoscibile la natura pubblica di un sito o è identificabile l’ente che lo ha realizzato. In quest’ottica, la direttiva n. 8/2009 obbliga le amministrazioni a effettuare un vero e proprio “censimento” dei siti attivi, in modo da procedere, successivamente, all’individuazione di quelli da rottamare e di quelli da mantenere e per i quali provvedere all’iscrizione al dominio “.gov.it”. Tanto l’elenco dei siti da dismettere quanto quello dei siti da mantenere dovranno essere comunicati al DigitPA, cui è stata assegnata anche la cura delle  procedure di registrazione dei domini “.gov.it”; è importante rilevare come le modalità di assegnazione restino quelle già disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.5.2002. Tale atto prevede che i nomi di dominio devono essere il più possibile “autoesplicativi e brevi” (a tal fine non si ritiene opportuno inserire nel nome il suffisso “ministero”, “ente”, “dipartimento”). All’atto della registrazione del dominio, le amministrazioni dovranno certificare che i propri siti web sono chiaramente presentati, che i contenuti sono raggruppati in modo organico e facilmente raggiungibili dalla homepage e che saranno adeguati alle caratteristiche fissate dalle linee guida di prossima adozione. È importante osservare che la registrazione del dominio “.gov.it” non comporta l’automatica dismissione dei domini sin qui usati: al contrario, questi dovranno essere mantenuti (al fine di non perdere visitatori e link), ma andranno doverosamente reindirizzati verso quello “.gov”; inoltre, nella prima versione delle linee guida ministeriali, si legge che è opportuno che gli enti registrino lo stesso nome anche sotto il dominio “.it”.


3. Le caratteristiche tecniche: accessibilità e usabilità
Dal punto di vista tecnico, la scelta del legislatore è quella di non imporre normativamente l’uso di un determinato linguaggio di programmazione, piuttosto che di determinate soluzioni. Tale opzione appare particolarmente convincente, e non solo perché è rispettosa dell’autonomia organizzativa dei singoli uffici. Disporre diversamente avrebbe significato violare il principio di “neutralità tecnologica”, e non tenere conto che l’evoluzione delle tecnologie è troppo rapida per essere imbrigliata, proficuamente, in una norma. Ciò non significa che manchino disposizioni normative in materia di caratteristiche dei siti web delle amministrazioni, ma tali norme sono strumentali, da un lato, a evitare che l’impiego delle tecnologie possa essere discriminatorio e, dall’altro, che l’uso della rete internet possa davvero consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e trasparenza. L’art. 53, comma 1, d.lgs. 82/2005 prevede che i siti istituzionali realizzati dalle amministrazioni “rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza dell’informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità”. Appare evidente che la prima preoccupazione del legislatore sia quella di assicurare che i siti istituzionali siano di facile utilizzo (anche da parte di utenti non esperti) e che le informazioni in essi contenute siano facilmente – e rapidamente – reperibili (in pochi click). La norma ha il merito di evidenziare come, nella realizzazione di un sito, l’amministrazione debba sempre privilegiare l’aspetto dei contenuti e delle informazioni da fornire all’utenza, rispetto a quello grafico; il riferimento all’usabilità e alla semplicità di consultazione, infatti, pone l’accento sul fatto che non si tratta di siti c.d. vetrina, bensì di siti “di servizio”, che hanno la funzione di erogare servizi (anche informativi) on line e, quindi, per essere realmente proficui, devono essere costruiti sulle esigenze dell’utenza.
Inoltre i siti devono essere “usabili”; ciò significa che le informazioni devono essere organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità. Come previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio del Ministri 13.3.2001, n. 3/2001 (Linee guida per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni), l’amministrazione deve compiere “uno sforzo per immaginare come il web sarà visto e usato dai suoi utenti una volta realizzato, tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali dei cittadini. Le opinioni del pubblico, opportunamente stimolate sono essenziali per realizzare un sito web”. Per garantire, poi, un’effettiva “fruibilità” è necessario uno stile di scrittura improntato alla chiarezza di linguaggio; sempre nella citata circolare n. 3/2001 si legge, infatti, che “l’informazione deve essere scritta in modo chiaro e con un linguaggio comune, evitando l’uso di formati commerciali” e progettando “i siti coerenti nell’organizzazione e nella presentazione delle informazioni”. L’art. 53 del codice dell’amministrazione digitale vuole altresì evitare che l’uso delle nuove tecnologie possa essere discriminatorio nei confronti di alcune categorie di persone a rischio esclusione, in particolare i soggetti disabili. Il riferimento del codice dell’amministrazione digitale al concetto di “accessibilità” può essere considerato come un vero e proprio rinvio alla precedente normativa dettata, in materia di “accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, dalla legge 4/2004 e dal successivo regolamento di attuazione adottato con d.P.R. 1.3.2005, n. 75. Tali disposizioni, non confluite nel codice dell’amministrazione digitale, devono essere doverosamente rispettate dalle amministrazioni nella realizzazione e gestione dei propri siti istituzionali. L’obiettivo della legge 4/2004 è quello di abbattere le barriere che limitano l’accesso dei soggetti diversamente abili alla società dell’informazione e che, conseguentemente, determinano perdita di opportunità e di partecipazione. A essere salvaguardato è il diritto di ogni individuo ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. In particolare, l’art. 1, comma 2, legge 4/2004 si preoccupa di garantire “il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della costituzione”. L’art. 2 della legge 4/2004 definisce il concetto di accessibilità come “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa della loro disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. L’obbligo di garantire l’accessibilità degli strumenti informatici, e quindi dei siti internet, non costituisce solo norma programmatica, ma prescrizione dal chiaro nitore precettivo, dal momento che l’art. 4, comma 2, legge 4/2004, spesso sottovalutato dagli enti, dispone che sono nulli i contratti stipulati dalle amministrazioni per “la realizzazione e la modifica di siti internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti” e l’art. 9 della medesima legge prevede che l’inosservanza di queste norme comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare. Nel dettaglio i requisiti di accessibilità cui devono rispondere i siti delle amministrazioni sono definiti dal d.P.R. 75/2005 nonché dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8.7.2005 recante i “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”. Il d.P.R. 75/2005 ha previsto, inoltre, che DigitPA costituisse al proprio interno un elenco di soggetti in possesso di specifiche qualità e caratteristiche espressamente determinate con il compito di valutare nel tempo l’accessibilità dei siti istituzionali. L’ottenimento di una valutazione favorevole comporta la possibilità di inserire all’interno del sito il bollino attestante la certificazione di accessibilità.



4. I contenuti dei siti web pubblici
Come innanzi accennato, i siti web pubblici, lungi dell’essere una mera vetrina, rappresentano il vero e proprio nuovo front office della pubblica amministrazione digitale nei confronti dei propri utenti. Di conseguenza, grande attenzione è dedicata dal legislatore al contenuto dei siti, con disposizioni che elencano in modo assai minuzioso le informazioni che le amministrazioni sono obbligate a inserire nelle proprie pagine web. La prima norma in materia è rappresentata dall’art.
54 del codice dell’amministrazione digitale che, al comma 1, dispone che i siti delle amministrazioni debbano contenere necessariamente i seguenti dati:
1. l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
2. l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento e ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli artt.
2, 4 e 5 della legge 7.8.1990, n. 241;
3. le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 241/1990;
4. l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata;
5. le pubblicazioni di cui all’art. 26 della legge 241/1990, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7.6.2000, n. 150;
6. l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
7. l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima.
L’art. 54, comma 3, d.lgs. 82/2005 chiarisce che la fruizione dei dati sopra elencati deve essere gratuita e senza la necessità di autentificazione informatica; di grande importanza è, poi, la disposizione contenuta dal comma 4 dell’art. 54, secondo cui le amministrazioni devono garantire la conformità e la corrispondenza delle informazioni (come, per esempio, bandi di gara e di concorso) contenute sui siti istituzionali rispetto a quelle contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. Nuovo e ulteriore impulso all’uso dei siti istituzionali per comunicare e interagire con l’utenza è stato dato dalla legge 69/2009 che riempie le pagine web dell’amministrazione di ulteriori contenuti. In particolare:
a) ciascuna pubblica amministrazione ha l’obbligo di pubblicare le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso professionale di dirigenti e segretari comunali e provinciali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 21, comma 1, legge 69/2009);
b) le amministrazioni hanno altresì l’obbligo di individuare le buone prassi esistenti al proprio interno e di divulgarle attraverso il proprio sito internet (art. 23, comma 2, legge 69/2009). Si tratta di un adempimento assai rilevante perché è espressamente previsto che “l’elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione del personale”;
c) è inoltre previsto che “al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale nel proprio sito internet o con altre forme idonee:
1) un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti »;
2) i tempi medi di definizione dei procedimenti di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente” (art. 23, comma 5, legge 69/2009). Tale ultimo adempimento non appare di semplice attuazione dal momento che presuppone che ogni ufficio provveda – con urgenza – a effettuare la mappatura di tutti i procedimenti seguiti e il loro monitoraggio. Si tratta di attività dispendiose che solo pochi uffici, a oggi, hanno già effettuato;
d) a parziale modifica di quanto già disposto dal codice dell’amministrazione digitale, è stato previsto, inoltre, che – alla data di entrata in vigore della legge (4 luglio 2009) – tutte le amministrazioni già in possesso di un proprio sito internet pubblicassero in homepage un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta (art. 34, comma 1, legge 69/2009). Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili;
e) entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni che già dispongono di propri siti avrebbero dovuto anche pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico (art. 34, comma 1, legge 69/2009).Tali processi, è stabilito, devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza, da parte del cittadino, dell’avanzamento delle pratiche. Le norme fin qui indicate non esauriscono il contenuto minimo dei siti web istituzionali; per completezza, infatti, bisogna msegnalare alcune altre rilevanti disposizioni:
1. in primo luogo l’art. 11, comma 8, d.lgs. 150/2009 prevede che ogni amministrazione debba istituire nell’ambito del proprio sito un’apposita sezione “di facile accesso” denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, in cui pubblicare: il programma triennale per la trasparenza e il relativo stato di attuazione, il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10 dello stesso decreto, l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti, l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti, le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato, i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono
incarichi di indirizzo politico-amministrativo, gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati;
2. l’art. 57, comma 2, d.lgs. 82/2005 dispone che i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti e i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari;
3. il sito pubblico deve fornire ai propri utenti una informativa chiara e completa in merito alle generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo e alle modalità di trattamento dei dati eventualmente resi disponibili dagli utenti. Nelle “Note legali” devono essere fornite informazioni almeno in relazione ai seguenti argomenti: copyright (possibilità e limitazioni in ordine all’utilizzo dei contenuti del sito), responsabilità derivanti dall’utilizzo del sito, responsabilità sui contenuti di
siti esterni eventualmente collegati, regole per l’utilizzo dei materiali scaricabili dal sito. Nella sezione “Privacy”, invece, devono essere descritte le modalità di gestione del sito in riferimento
al trattamento dei dati personali e degli utenti che interagiscono con i servizi resi disponibili. Si tratta di una informativa da rendere ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.


5. La gestione dei siti
Le numerose norme in materia di siti web e la sempre maggiore complessità delle operazioni di realizzazione e gestione dei medesimi impongono alle pubbliche amministrazioni di uscire dalla logica dell’improvvisazione e avvicinarsi alla materia con una maggiore sistematicità. Proprio in quest’ottica, le linee guida ministeriali dedicano un’apposita sezione alla gestione dei siti, individuando un vero e proprio ciclo di vita del progetto “realizzazione di un sito web”, che viene suddiviso in sei fasi:
1. avviamento del progetto;
2. analisi dei requisiti;
3. disegno e progettazione tecnica;
4. sviluppo e migrazione;
5. collaudo e messa in esercizio;
6. gestione.
Appare chiaro l’intento di standardizzare le procedure: per ogni fase vengono individuati gli obiettivi, le figure (interne ed esterne coinvolte) e i documenti di progetto che è necessario redigere.
In particolare è previsto che nelle fasi di analisi dei requisiti e di progettazione le amministrazioni debbano attentamente valutare le esigenze degli utenti; si tratta di una corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del d.lgs. 82/2005, che prevede che le p.a. “provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti”. Nella fase di gestione, invece, acquisisce grande importanza la figura del “responsabile della pubblicazione”, il quale deve garantire una gestione coordinata
sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali dell’amministrazione. Il responsabile è chiamato a raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali. Il responsabile del procedimento di pubblicazione è individuato tra i dipendenti dell’amministrazione e, nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura organizzativa dell’amministrazione che ne assume automaticamente la funzione. Per le finalità del ruolo che è chiamato a ricoprire è opportuno che sia individuato tra i dipendenti coinvolti nel processo di produzione dei contenuti e in grado di risalire agevolmente alla fonte per ogni necessità di intervento. Deve inoltre interagire con facilità con chi ricopre il ruolo di gestore operativo della pubblicazione. Il nominativo del responsabile del procedimento di pubblicazione, completo di indirizzo e-mail, deveessere raggiungibile dalla barra di coda del sito, presente in tutte le pagine, all’indirizzo www.nomesito.gov.it/responsabile ove possibile.


6. Sanzioni e responsabilità

Dalle considerazioni fin qui esposte è di tutta evidenza l’importanza dell’attività che presiede alla realizzazione e alla gestione dei siti web istituzionali. Pur in assenza di dati ufficiali a riguardo, è facile rilevare come – finora – siano state poche le amministrazioni che hanno ottemperato puntualmente al dettato normativo, sia con riferimento all’accessibilità dei portali, sia con riferimento alla presenza di tutti i contenuti imposti normativamente. L’ampliamento del nucleo minimo di informazioni che devono essere presenti nei siti istituzionali, così come operato dalla legge 69/2009, espone le amministrazioni a sanzioni e responsabilità gravi in caso di inadempimento. A prescindere dalle responsabilità di tipo amministrativo e disciplinare e prima ancora che il sistema sanzionatorio del codice dell’amministrazione digitale venga inasprito, deve affermarsi che la mancata pubblicazione delle informazioni previste possa determinare una responsabilità di tipo penale ai sensi dell’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione). Nell’ottica dell’utente, inoltre, un sito istituzionale non completo (o non aggiornato) costituisce violazione di diritti riconosciuti dall’ordinamento e azionabili in giudizio: basti pensare al diritto a un sito istituzionale accessibile (art. 1, comma 2, legge 4/2004) o al diritto all’uso delle tecnologie nelle comunicazioni con l’amministrazione (art. 3, d.lgs. 82/2005). In quest’ottica, quindi, il cittadino che non trovasse all’interno del sito le informazioni innanzi elencate, potrebbe ricorrere dinanzi al giudice amministrativo (ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, codice dell’amministrazione digitale) per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del comportamento dell’ente, in uno al risarcimento del danno subito (in forma specifica o per equivalente monetario). Il numero sempre maggiore di informazioni e dati contenuti all’interno dei siti web delle amministrazioni pone una serie di problemi in relazione alla riservatezza di cittadini e imprese i cui dati personali sono presenti negli atti e nei documenti diffusi dagli enti. Le amministrazioni, anche in considerazione della norma di cui all’art. 2, comma 5, codice dell’amministrazione digitale, dovranno attentamente valutare le modalità con cui, in concreto, garantiranno la pubblicità della propria attività istituzionale dal momento che l’esigenza di trasparenza dell’attività amministrativa deve essere necessariamente contemperata con quella di protezione dei dati personali. Sotto questo profilo numerosi e importanti principi, che possono guidare le amministrazioni nella definizione delle soluzioni e delle modalità con cui procedere alla pubblicazione, sono contenuti in una deliberazione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali con le quali sono state adottate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali” (deliberazione n. 17/2007, pubblicate in G.U. 25.5.2007, n. 120). È di tutta evidenza che la pubblicazione sul web presenta delle peculiarità dal momento che la platea di coloro che sono messi in condizione di conoscere le informazioni è di gran lunga superiore rispetto a quella che poteva avere contezza di un provvedimento consultando atti e fascicoli cartacei. Non solo i dati sono consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento (non solo durante l’apertura degli uffici), ma attraverso i motori di ricerca è possibile ricostruire e raccogliere un numero rilevante di dati riferiti a soggetti determinati. Appare pertanto auspicabile, anche al fine di evitare contenzioso e pretese risarcitorie, che le amministrazioni, prima di intraprendere un’attività che comporta la diffusione di dati personali, valutino se la finalità di trasparenza e di comunicazione possa essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando sia necessario. Se questa valutazione preliminare porta a constatare che gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere personale, l’ente deve rispettare anche l’ulteriore principio di proporzionalità: i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11 d.lgs. 196/2003).Pertanto, in attesa di ulteriori e auspicabili pronunciamenti in materia del Garante della privacy, sarebbe opportuno che ciascun ente stabilisse in via amministrativa per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete documenti contenenti dati personali. In tal caso l’amministrazione, dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare – opportunamente
e con regolamento – periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso. Appare quindi doveroso risolvere le questioni legate alla privacy prima della pubblicazione di un determinato contenuto sul sito dell’ente: il trattamento illecito di dati personali, infatti, esporrebbe il responsabile a sanzioni penali e amministrative, oltre che al risarcimento del danno in sede civile. La mancata corretta attuazione delle norme sopra citate può essere anche causa di responsabilità erariale: basti pensare alla mancata adozione delle cautele di sicurezza previste dalla normativa in materia di riservatezza di dati personali (artt. 31 ss. del d.lgs. 196/2003) che abbia determinato un risarcimento al privato danneggiato, oppure all’assenza di procedure di controllo che abbia determinato un danno diretto alle casse dell’ente (cfr. Corte dei conti, sez. reg. Toscana, 26.4.2006, n. 265), oppure alla mancata previsione nei contratti per la realizzazione dei siti delle cautele in materia di accessibilità (ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge 4/2004).


Ernesto Belisario
http://blog.ernestobelisario.eu

Ti potrebbe interessare anche



4 commenti per "La gestione dei siti web delle P.A. (ex art. 54 cad)", lascia anche il tuo

  1. Roberto Scano il 02/08/2010 11:25 Articolo ineccepibile, dovrebbe essere stampato ed affisso su ogni bacheca dei responsabili dei siti Web delle P.A. :-)
  2. Riccardo Corradino il 02/08/2010 19:19 Buon quadro riassuntivo.
    Tuttavia meriterebbe più spazio da parte degli esperti un dialogo ragionato con istituzioni e cittadinanza per il vero avvio di un progetto di "standardizzazione telematica nazionale", finalmente guardando al mondo (ad esempio PloneGov).
  3. Salvo Vitale il 03/08/2010 23:31 Non posso che associarmi a Roberto per la qualità del post! Grazie per la condivisione! :-)
  4. carlo albini il 17/08/2010 12:24 non sono affatto in accordo su quanto indicato . Il dominio “.gov.it”

    si è parla di migliaia.... in Italia sono i Comuni sono 8500 se pensiamo poi a tutti gli altri enti ! e comunque esiteva gia una regola di associazione dei nomie www.comune.nomedelcomune.siglaprovincia.it ; direi molto chiaro, alla quale l'80% dei comuni si è adeguato...quindi invece di creare una nuova regola forse era meglio sensibilizzare il restante 20 %

    .... Lo strumento individuato dal Ministero per raggiungere l’obiettivo di una presenza sul web utile, aggiornata e riconoscibile, è il dominio “.gov.it”. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta la tendenza delle amministrazioni a realizzare, oltre ai siti c.d. “istituzionali” (che hanno come obiettivo primario quello di presentare un’istituzione), anche siti c.d. tematici, legati cioè a specifici progetti e iniziative. Questo fenomeno ha portato a una vera e propria proliferazione di siti (diverse migliaia, a fronte dei soli 820 di tutto il Regno Unito) ....




    inoltre cine indicatodi reindirizzare gli attuli siti verso il .gov! al massimo dovrea essere il contrario a mano che tuti i siti debano stare un server centrale unico per tutti....

    saluti


    Carlo Albini
Lascia il tuo commento! c
Aumenta la dimensione del testo Diminuisci la dimensione del testo Stampa Invia a un amico
Segnala a un amico c

Questo articolo è stato inserito il 02/08/2010 nella categoria Scenari, letto 5780 volte

Tags: accessiblità dominio pubblico e gov. gov.it linee guida siti web delle pa siti web pubblici trasparenza usabilità



  • E-Gov

    E-Gov Bimestrale di cultura e tecnologie per l'innovazione
  • Comuni d'Italia

    Comuni d'Italia Rivista bimestrale di approfondimento giuridico
  • Azienda Pubblica

    Azienda Pubblica Teoria ed esperienze di management
  • La Finanza locale

    La Finanza locale Rivista mensile di contabilità e tributi degli Enti Locali e delle Regioni
  • Appalti & Contratti

    Appalti & Contratti Approfondimento sulla contrattualistica pubblica