Scenari
Riforma del codice dell’amministrazione digitale: falsa partenza?
Il processo di informatizzazione del settore pubblico, che ha vissuto una fase di stallo, riparte doverosamente dal CAD e dalla sua rivitalizzazione
Il 19 febbraio 2010 il Governo ha formalmente avviato l’iter di riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) approvando la bozza di decreto che dovrebbe andare a modificare il testo oggi vigente (D.Lgs. n. 82/2005). Il CAD avrebbe dovuto essere la “magna charta” dell’e-government italiano, una pietra miliare, una rivoluzione copernicana; invece è stato sostanzialmente disapplicato, diventando una delle normative meno conosciute e rispettate dell’intero ordinamento giuridico italiano. A ciò si aggiunga la rapidissima evoluzione delle tecnologie che ha determinato che le nuove norme diventassero obsolete senza essere state davvero applicate. Per questo il Governo ha deciso di intervenire: il processo di informatizzazione del settore pubblico, che ha vissuto una fase di stallo, riparte doverosamente dal CAD e dalla sua rivitalizzazione.
Obiettivi e linee d'azione
Gli obiettivi della riforma voluta dal Ministro Brunetta sono i seguenti: fornire servizi on line che semplifichino le relazioni degli Uffici con cittadini e imprese, assicurare ingenti risparmi alle casse pubbliche, eliminare la carta dagli uffici dematerializzando l’attività amministrativa, premiare le buone prassi. Questi traguardi, da raggiungere pienamente entro il 2012, vengono perseguiti attraverso una rivisitazione delle norme in materia di firma digitale e documento informatico ed enfatizzando maggiormente alcuni obblighi già presenti nel CAD. In particolare, le norme licenziate dal Consiglio dei Ministri prevedono che tutte le Pubbliche Amministrazioni operino secondo una triplice linea di azione:
1) RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: le PA dovranno istituire un ufficio unico responsabile delle attività ICT, inserire la digitalizzazione e l’attuazione del CAD tra gli obiettivi per la valutazione dei risultati, promuovere progetti che valorizzino il patrimonio informativo pubblico facendo ricorso al project financing;
2) SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI CON CITTADINI E IMPRESE: gli Uffici dovranno preferire le comunicazioni telematiche (soprattutto via PEC) a quelle cartacee, consentire sempre pagamenti informatici, richiedere l’uso di moduli e formulari solo se presenti nei rispettivi siti Web;
3) MAGGIORE ATTENZIONE PER LA SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI: in considerazione delle nuove disposizioni, le Amministrazioni dovranno – necessariamente – dedicare sempre maggiore attenzione alla sicurezza dei dati e alla privacy dei cittadini (ad esempio, predisponendo piani per garantire la continuità operativa anche in caso di disastri).
Dubbi e preplessità: la strada è molto lunga
Ebbene, non v’è dubbio che la riforma del CAD sia assolutamente necessaria e che le finalità del Governo siano condivisibili: non è casuale, infatti, che l’Italia occupi spesso gli ultimi posti delle classifiche in tema di e-government. Le cifre del fallimento delle politiche di innovazione del settore pubblico erano già contenute nell’indagine conoscitiva “sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni” condotta dalla Camera dei Deputati e conclusa con l’approvazione di un documento da parte della Commissione Affari Costituzionali in data 16.12.2009 (e consultabile on line a questo indirizzo: http://yep.it/indagine).
Ancora più recentemente è stato il Rapporto annuale sull’IT stilato dal World Economic Forum (disponibile on line all’indirizzo: http://www.weforum.org/documents/GITR10/index.html) ad evidenziare come sia ancora scarsa la diffusione delle tecnologie ICT nella nostra Amministrazione (98° posto su 133), carente l’offerta di servizi on line (82° posto su 133) e come il nostro Paese sia fanalino di coda nella particolare graduatoria relativa agli investimenti in beni e servizi tecnologici da parte del settore pubblico (120° posto su 133). Naturalmente in una realtà amministrativa fortemente burocratizzata, la qualità ed efficacia delle norme in materia di nuove tecnologie (63° posto su 133) non è estranea alla situazione di arretratezza appena descritta. Per questo motivo, appare particolarmente giusta ed azzeccata la scelta del Governo di mettere mano al quadro normativo in materia di e-government: senza nuove regole non è pensabile una (nuova) Amministrazione Digitale. Tuttavia la strada verso l’innovazione sembra intrapresa ancora troppo timidamente ed è auspicabile che, prima della sua definitiva approvazione, il decreto venga ripensato, arricchito e perfezionato. Non solo non si è inteso ridare al Codice la centralità che, nel corso degli anni, aveva perso, ma la riforma, inoltre, sfrutta solo in parte l’ampia delega concessa dal Parlamento (ben 15 criteri) con l’art. 33 della Legge n. 69/2009; così, le modifiche si limitano a rivitalizzare le disposizioni del 2005, senza introdurre evidenti innovazioni e porre nuovi urgenti traguardi come, ad esempio, quello di attuare anche in Italia i principi dell’Open Government (pubblicità ed effettiva accessibilità in modalità digitale di tutti i dati pubblici) o un più penetrante ricorso a strumenti di democrazia digitale, per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale.
Al contrario, troppe disposizioni sono dedicate alla firma digitale e al documento informatico; l’obiettivo di semplificare il quadro legislativo in materia non sembra raggiunto. Le norme sono ancora confuse, complesse e - anche grazie al rinvio ad ulteriori regole tecniche da adottare in futuro - potrebbero rappresentare un ulteriore ostacolo, e non uno stimolo, alla digitalizzazione del settore pubblico. E poi l’eccessiva enfasi posta su questi strumenti rischia di essere fuorviante: per quanto importante sia, la riforma del CAD non può esaurirsi nella disciplina della firma digitale.
Il nuovo Codice, traendo insegnamento da quello che non ha funzionato nell’originaria formulazione, dovrà risolvere un altro tema cruciale: la gran parte delle Amministrazioni non fornisce servizi on line ai propri utenti, senza alcuna conseguenza, mentre le poche eccellenze non vengono adeguatamente valorizzate.
Costi e temi della riforma
Da ultimo, ma non per importanza, bisogna sottolineare che - nelle intenzioni del legislatore - la riforma del CAD dovrebbe avvenire “a costo zero”. Tale previsione è preoccupante e criticabile: non può esistere vera innovazione senza iniziali investimenti (in tecnologie e in formazione soprattutto)! Differentemente dovremo rassegnarci all'idea che, anche questa volta, le riforme della PA digitale sono destinate a rimanere sulla carta. Quel che stupisce è che, a distanza di oltre due mesi dall’avvio del percorso che porterà alla riforma, non ci sia stato un dibattito partecipato che riuscisse a coinvolgere cittadini ed Enti, oltre a pochi addetti ai lavori. Per questo motivo, l’Istituto delle Politiche dell’Innovazione, in collaborazione con UnaRete, ha realizzato un documento sulla riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale che, senza alcuna pretesa di esaustività, si propone di tratteggiare alcune proposte di modifica del CAD che consentano di cogliere appieno le opportunità offerte dalla delega contenuta nell’art. 33 Legge n. 69/2009.
Per comodità di trattazione, sono stati individuati quelli che dovrebbero essere i principali temi oggetto della riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale:
a) Diritti digitali;
b) Documento informatico, firma digitale e posta elettronica certificata;
c) Trasparenza e organizzazione;
d) Riuso e Open Source nella pubblica amministrazione.
Nelle prossime settimane, parallelamente alla discussione della riforma nelle sedi competenti, E-Gov pubblicherà il contenuto di questo documento che, a differenza di altri documenti prodotti da enti pubblici e privati, non costituisce “rivendicazione di categoria”, ma ha l’obiettivo di fornire al legislatore ed al Governo utili – ci si augura – spunti di intervento normativo in materia di Amministrazione Digitale, indicando gli interventi che non sono ulteriormente procrastinabili.
Ernesto Belisario
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